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Si può rinunciare a una donazione ?

15/02/2021

Prima di capire se si può rinunciare a una donazione, è bene comprendere come questa funziona questo particolare atto giuridico detto anche “a titolo gratuito” perché, a fronte del riconosciuto di un diritto (di solito quello di proprietà) non corrisponde una controprestazione. La donazione può essere di due tipi: la donazione ordinaria e quella di “modico valore”. Ne parleremo separatamente qui di seguito.

La donazione di modico valore

La donazione di modico valore si realizza quando vengono regalati oggetti di non apprezzabile valore rispetto alle possibilità economiche del donante come, ad esempio, un libro, un cellulare, i soldi per un viaggio, un importo di poche centinaia di euro, ecc. Affinché sia valida basta consegnare l’oggetto al beneficiario. Questi ovviamente lo deve accettare, perché nulla si può donare con la coercizione, ossia senza il consenso dell’altra parte. Il consenso però può anche essere implicito in un gesto, quello ad esempio dell’impossessamento del bene medesimo. Pensa al caso del nonno che dà 100 euro al nipote e a questi che prende in mano la banconota. L’atto è così efficace e perfetto.

In questo caso si può rinunciare alla donazione semplicemente declinando il regalo, dicendo “no grazie…”, evitando di prendere l’oggetto in mano. In questo caso, dunque, la donazione non viene mai in essere, non si completa perché manca un elemento essenziale del negozio giuridico: l’accettazione del donatario.

La donazione ordinaria (ossia di non modico valore)

Invece, per tutti i beni di “non modico valore” rispetto alle possibilità economiche del donante, la donazione deve avvenire davanti a un notaio e due testimoni. Tale forma solenne serve a far porre la giusta attenzione, al donante, sull’importanza dell’atto che compie, affinché questi non abbia ad agire d’impulso, magari sulla spinta dell’emotività, con grave impoverimento del suo patrimonio (si pensi a un anziano, con una pensione mensile di 800 euro, che regala al proprio nipote un conto di 10mila euro o alla donazione di un appartamento).

Anche nel caso di donazione di non modico valore, la donazione necessita di accettazioneche non può essere però tacita: in pratica, nel rogito il notaio riporterà la la dichiarazione del donatario di volere il bene oggetto della donazione la quale sarà quindi perfezionata.

La rinuncia preventiva alla donazione, in tale ipotesi, avverrà non presentandosi dal notaio il quale pertanto non potrà redigere l’atto pubblico, oppure in quella sede dichiarando di non voler accettare la donazione.

Nella donazione di beni (ad eccezione di quelli di modico valore), una volta che è intervenuta l’accettazione del donatario il contratto è perfezionato senza che sia necessaria la consegna del bene.

Si può rinunciare alla donazione dopo che è stata accettata?

Nei due casi appena descritti, il beneficiario della donazione rinuncia all’atto di liberalità prima che la stessa si compia e, quindi, evitandone il perfezionamento. A ben vedere, quindi, una donazione non viene mai posta in essere per carenza della accettazione che è elemento essenziale alla sua validità.

Ma è possibile rinunciare a una donazione dopo che questa è stata accettata? La risposta è negativa: il donante e il donatario possono revocare la loro dichiarazione prima che la donazione si sia perfezionata. Una volta conclusa la donazione è irrevocabile: non può tornare indietro né il beneficiario, né il donante (quest’ultimo può farlo solo in casi eccezionali: indegnità del donatario o sopravvenienza di figli).

Quindi il donatario, che abbia cambiato idea e che non vuole più il bene che gli è stato regalato, non può rinunciare alla donazione dopo averla accettata. Cosa gli tocca fare per liberarsi dell’oggetto, del terreno, dell’immobile o di qualsiasi altro bene frutto di donazione?

Come liberarsi di un bene che è stato donato

Per sbarazzarsi del bene donato il donatario dovrà necessariamente:

  • venderlo;
  • donarlo a sua volta (magari allo stesso donante e nelle medesime forme con cui l’ha ricevuto, salvo sempre sua accettazione);
  • rinunciare alla proprietà.

Sulla rinuncia alla proprietà si è molto discusso sia in dottrina che in giurisprudenza. Il codice civile dice che si può rinunciare alla proprietà di un bene di modo che questo diventi automaticamente di proprietà dello Stato. Secondo alcuni giudici però si tratterebbe di un atto impossibile quando lo si fa per sbarazzarsi di un costo. La legge non può tutelare un intento elusivo ed egoistico come quello di sbarazzarsi di beni che non hanno valore commerciale e che comportano solo costi e responsabilità. Si pensi a terreni con evidenti problemi di dissesto idrogeologico (al fine di evitare i costi per «opere di consolidamento, demolizione e manutenzione»); a edifici inutilizzabili e diruti (al fine di evitare i «costi di demolizione»); a terreni inquinati (per gravare sullo Stato le occorrenti spese di bonifica).

L’Avvocatura dello Stato, invece, ammette che «la rinuncia immobiliare potrebbe ritenersi ammissibile quando abbia ad oggetto un terreno semplicemente non produttivo e quindi manchi, in concreto, quell’intento elusivo ed egoistico che caratterizza le ipotesi sopra esaminate»

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